Dal 2011 mi occupo di Redazione di Attestati di Prestazione Energetica per immobili residenziali e commerciali, indispensabili per compravendite, locazioni e pratiche edilizie, tramite esecuzione di sopralluoghi in sito ed elaborazione tramite programma Regionale CENED.
Quando serve un APE (Attestato di Prestazione Energetica)?
L’APE è richiesto per:
compravendita di immobili: è compito del proprietario dell’immobile far redigere l’APE e mostrarlo a chi dovrà procedere all’acquisto. Il certificato energetico quindi passa nelle mani del nuovo proprietario della casa. Questo passaggio verrà ufficializzato poi nell’atto di vendita.
Locazione: il contratto di affitto dovrà riportare la dichiarazione del conduttore in merito alla documentazione sui consumi energetici (APE)
Annunci immobiliari: il contratto di affitto dovrà riportare la dichiarazione del conduttore in merito alla documentazione sui consumi energetici (APE)
trasferimento di immobili a titolo gratuito (esclusa l’eredità di un immobile per successione).
Nuove costruzioni: Immobili di nuova costruzione, prima del rilascio del certificato di agibilità.
ristrutturazioni importanti: interventi su una superficie maggiore del 25% dell'involucro) e interventi di "demolizione-ricostruzione" prima del rilascio del certificato di agibilità.
Detrazioni risparmio energetico: L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto anche nel caso in cui si volesse usufruire dell’ECOBONUS (vedi elenco decreto Requisiti Tecnici del MiSE in vigore dal 5 ottobre 2020)
Edifici pubblici con superficie superiore a 250 m² : Gli edifici pubblici che superano i 250 m² e che siano destinati ad uso pubblico hanno l’obbligo di certificazione energetica, anche di affissione all’ingresso se la superficie supera i 500 m²
contratti di gestione calore che interessano i pubblici edifici.
L’ APE ha una scadenza?
L’APE ha una validità di 10 anni (se in regola con il libretto dell’impianto).
Quando si deve aggiornare L’ APE?
L’APE deve essere aggiornato quando cambia la prestazione energetica di un immobile (sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante…), a seguito di lavori di riqualificazione o di ristrutturazione. ha una validità di 10 anni (se in regola con il libretto dell’impianto).
Casi di esclusione dell'APE
I casi in cui non bisogna dotare l'immobile di un APE sono individuati dall' art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall' appendice A del D.M. Linee guida APE 26/06/2015:
I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
Gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
Edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
Gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all' articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
Gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
I ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
I fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale" purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
APE, quali sono i documenti necessari:
Per la redazione dell'APE il tecnico incaricato dovrà effettuare un sopralluogo in sito, il proprietario dovrà essere dotato e dovrà fornire al tecnico i seguenti documenti:
Planimetria catastale dell'immobile
Visura catastale aggiornata dell'immobile
Libretto di impianto (impianti autonomi)
Libretto di centrale (impianti centralizzati)
Documento d'identità del Proprietario
Se presenti : Relazione ex L.10/91 allegata al progetto, schede tecniche relative all’involucro: materiali utilizzati, serramenti, ecc…;